Posso allevare in cattività uccelli selvatici?

La detenzione e/o l’allevamento di qualsiasi uccello selvatico appartenente alla fauna autoctona è vietato dalle leggi dello stato Italiano.

In particolare una delle principali leggi in materia di fauna selvatica è la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Questa legge vieta, in tutto il territorio nazionale, la detenzione e la cattura di animali selvatici, il prelievo non autorizzato di uova e pullus (pulcini) dai nidi e non.

Questa legge, nell’articolo n°2 “Oggetto della tutela” definisce gli esemplari oggetto di tutela ed in particolare tale articolo recita:

  1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
    a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
    b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
    c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
  2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
  3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Con riferimento all’allevamento di fauna selvatica ed in particolar modo di uccelli appartenenti alla fauna autoctona, l’articolo n°17 “Allevamenti” della suddetta legge recita:

  1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
  2. Le regioni, ferme restando le competenze dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
  3. Nel caso in cui l’allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un’impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
  4. Le regioni, ai fini dell’esercizio dell’allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all’articolo 13.

Pertanto da quest’ultimo articolo e più precisamente dal punto 1, si evince che l’allevamento di uccelli, appartenente alla Fauna autoctona, per scopi ornamentali è consentito solo su espressa autorizzazione della regione di competenza.

In particolare, anche in presenza di autorizzazione, è consentito solo ed eslusivamente l’allevamento di quei soggetti nati in cattività (da genitori legalmente detenuti), dotati di un anello inamovibile e soprattutto dotati dell’opportuna documentazione richiesta dalle normative vigenti.

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